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Vecchio 26-08-2006, 11:52:30   #1
sydarex
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Testo del ricorso al Tar by Juventus FC

Per tutti coloro che vogliono mettersi in bocca parole sul ricorso al Tar.
Leggere prima di sparate a zero, grazie.

Citazione:
parte 1
Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Roma RICORSO Della JUVENTUS FOOTBALL CLUB , società per azioni corrente in Torino, Corso Galileo Ferrarsi n. 32, cod. fisc. 00470470014, in persona delsuo presidente e legale rappresentante dott. Giovanni Cobolli Gigli, rappresentata e difesa, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, per delega a margine del presente atto, dall'Avv. Riccardo Montanaro del Foro di Torino e dagli Avv.ti Paolo Vaiano e Prof. Stefano Vinti del Foro di Roma, con domicilio eletto presso lo Studio di quest'ultimo in Roma, Via Emilia 88, (tel. 06 4200741, fax 06 42007440, e mail studio@vintieassociati.com) Contro - la F.I.G.C. - FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO, con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore - la LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI A e B, con sede in Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore e nei confronti - del C.O.N.I. - COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO -CON SEDE INRoma, in persona del legale rappresentante pro tempore; - del FOOTBALL CLUB MESSINA PELORO S.r.l., con sede in Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore; - del FOOTBALL CLUB INTERNAZIONALE S.p.A. con sede in Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore; Spazzare via tutte le sentenze Per l'annullamento previ provvedimenti cautelari - della decisione della Corte Federale della F.I.G.C. di cui al dispositivo in data 25 luglio 2006 e al Comunicato Ufficiale n. 2/ Cf in data 4 agosto 2006, che ha inflitto sanzioni disciplinari alla Juventus F.C., sostanzialmente disattendendo le richieste della Società rispetto alla decisione di primo grado della C.A.F.: - della precedente decisione della Commissione di Appello Federale - C.A.F. - in data 14 luglio 2006, che ha inflitto sanzioni disciplinari alla Juventus F.C.; di tutti gli atti presupposti e conseguenti, tra cui in specie; - il Comunicato Ufficiale del Commissario Straordinario della F.I.G.C. in data 15 giugno 2006, con cui sono stati abbreviati i termini delle procedure per illecito sportivo, disciplinare e amministrativo, ed è stata determinata la competenza a decidere il procedimento disciplinare della C.A.F., in primo grado e della Corte Federale, in grado d'appello; - Il Comunicato Ufficiale del Commissariato Straordinario della F.I.G.C. N. 14 in data 16 giugno 2006 con cui è stato nominato il prof. Cesare Ruperto come Primo Presidente della Commissione d'Appello Federale; - il Comunicato Ufficiale del Commissario Straordinario della F.I.G.C. n. 15 in data 16 giugno 2006, con cui sono stati nominati sei nuovi membri della Commissione di Appello Federale - di tutti i provvedimenti connessi e conseguenti della F.I.G.C., ed eventualmente della Lega Nazionale Professionisti, di data ed estremi non noti, relativi tra l'altro a: assegnazione del titolo di Campione d'Italia per l'anno 2005-2006; - formazione dell'elenco delle squadre italiane partecipanti alle competizioni europee UEFA per l'anno 2006-2007; formazione dell'elenco delle squadre partecipanti al Campionato nazionale di calcio di Serie A 2006-2007; nonché, ove dovesse occorrere, degli artt. 1,2,6 e 18 del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. nelle parti che verranno individuate nel testo del ricorso. e per la declaratoria Del diritto della Juventus F.C. alla iscrizione e alla partecipazione al Campionato nazionale di Serie A per l'anno 2006-2007; - del diritto della Juventus F.C. al risarcimento dei danni patiti e patiendi a seguito ed in conseguenza dei provvedimenti impugnati. FATTO La Juventus Football Club è una delle più importanti Società del calcio professionistico nazionale ed internazionale. E' stata fondata nel 1897 e da quel momento non ha mai mancato la partecipazione al massimo Campionato nazionale del calcio (la serie A). Nel corso di questi oltre cento anni di attività sportiva, la Juventus ha raccolto il maggiornumero di successi nel Campionato nazionale, conquistando 29 "Scudetti", oltre a 9 "Coppe Italia"; in entrambe le competizioni si tratta di un risultato non conseguito da alcuna altra squadra. In campo internazionale, la Juventus ha ottenuto importanti e prestigiose vittorie, divenendo la prima squadra di calcio europea a conquistare la vittoria in tutte e tre le competizioni ufficiali UEFA ("Coppa dei Campioni" - ora denominata "Champions League" - "Coppa delle Coppe", "Coppa UEFA"). Le vittorie principali ottenute in ambito internazionale sono: - 2 "Coppe Intercontinentali" FIFA (che rappresentano il campionato mondiale per squadre in clubs) - 2 "Coppe dei Campioni" - 3 "Coppe UEFA" - 1 "Coppa delle Coppe" - 2 "Supercoppe Europee" La Juventus ha svolto e svolge una importante attività di formazione di giovani calciatori, nelle proprie squadre che partecipano a tutte le competizioni nazionali di categoria; nell'annata 2005-2006, le squadre giovanili della Juventus hanno vinto le principali competizioni nazionali di categoria ("Primavera" e "Allievi nazionali"); nel totale, il numero di giocatori che la Juventus forma sul piano sportivo nelle proprie varie squadre assomma a circa 450 elementi. Una grande società quotata in Borsa Nell'anno 2005-2006, la Juventus ha vinto con largo margine il campionato nazionale di serie A, conquistando il 29° scudetto. La Juventus ha sempre dato un importante contributo alla attività delle squadre nazionali di calcio; si consideri che nella recente vittoriosa finale del Campionato Mondiale di Calcio 2006 in Germania la Juventus era presente con ben cinque calciatori nella Nazionale Italiana Campione del Mondo e tre giocatori nella Nazionale francese seconda classificata; rappresentando senza dubbio la squadra maggiormente rappresentata al più alto livello nella massima competizione calcistica nazionale. Da alcuni anni, la Società è stata quotata alla Borsa Italiana, ed ammessa al segmento della Borsa denominato "Star", che raggruppa le Società di minori dimensioni, ma di particolare affidabilità, sulla base di una serie di indici e criteri. Nello scorso mese di maggio 2006, la Juventus si è trovata coinvolta in una indagine sportiva per presunti comportamenti contrari alle regole dell'ordinamento calcistico, da parte di un rilevante numero di soggetti, Amministratore delegato, dott. Antonio Giraudo, e il Direttore generale, Luciano Moggi. La Società ha ritenuto di rimarcare immediatamente la propria estraneità a qualunque ipotesi di illecito sportivo, rinnovando rapidamente i propri vertici e dotandosi di un "Codice etico" e di nuove regole per il controllo interno, conformi al Codice di autoregolamentazione delle Società quotate. 1 - La vicenda disciplinare cui si è fatto cenno è quella che è stata oggetto delle pronunce della Commissione di appello federale in data 14 luglio 2006 e della Corte Federale in data 25 luglio 2005. Come è noto, la Corte Federale ha pronunciato una decisione con la quale ha determinato la "sanzione a carico della società Juventus, con riferimento alla stagione sportiva 2006/2007 nella penalizzazione di 17 punti in classifica, nella squalifica in 3 giornate di campionato del campo di gara , nell'ammenda di 120.000 euro, ferme restando le altre sanzioni già irrogate nella decisione impugnata (quella della C.A.F. in data 14 luglio 2006) per le stagioni sportive 2004/2005 e 2005/2006". La C.A.F. aveva così precisato le sanzioni a carico della soc. Juventus: "retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato 2005/2006; penalizzazione di 30 punti in classifica nella stagione 2006/2007, revoca dell'assegnazione del titolo di campione d'Italia 2004/2005; non assegnazione del titolo di campione d'Italia 2005/2006, ammenda di euro 80.000" L'inchiesta e il processo sportivo In sostanza la Corte Federale si è limitata a ridurre a 17 la penalità di punti in classifica da scontare nel prossimo campionato ed ha, invece, aggravato pesantemente la sanzione complessiva, aumentando della metà la sanzione dell'ammenda ed aggiungendo la squalifica del campo per tre giornate. Si tratta di sanzioni multiple, gravissime e non giustificate dalla situazione di fatto come infra precisata, che hanno provocato e provocheranno danni ingenti alla Società ricorrente e che impongono l'immedita attivazione del presente ricorso avanti alla giustizia amministrativa, al fine di cercare di evitare almeno i più gravi danni, e nella specie la retrocessione in Serie B. Tale effetto è conseguibile solo per il tramite di un provvedimento cautelare da parte della giustizia amministrativa da assumersi con la massima urgenza, essendo ormai imminente l'avvio dei Campionati nazionali di Serie A e B e la pubblicazione dei relativi calendari. - I fatti, così pesantemente sanzionati dalle decisioni sopra citate, sono, in sintesi, i seguenti: A conclusione di una indagine sorta in seguito alla intercettazione di utenze telefoniche del Moggi e di altre persone, la Procura della Repubblica di Torino richiese ed ottenne dal Gip un decreto di archiviazione, non ravvisando ipotesi di reato; ma ritenne opportuno trasmettere copia degli atti al Presidente della F.I.G.C. Ne derivò una attivazione dell'Ufficio indagini che ritenne, in conclusione, di segnalare alla Procura federale i fatti, ravvisando la violazione dell'art. 1006 (si allega sub 1 e 2 la motivata richiesta della Procura della Repubblica di Torino ed il decreto di archiviazione del Gip presso il Tribunale di Torino). Dal 2004 la Procura della repubblica di Napoli conduce una indagine che, partita da ipotesi di scommesse illegali nel mondo del calcio, si è estesa a dismisura raccogliendo ed utilizzando intercettazioni telefoniche disposte su tutte le utenze nella disponibilità dei signori Moggi Luciano , all'epoca direttore generale della soc. Juventus, e Giraudo Antonio, all'epoca amministratore delegato della stessa società. Un primo rapporto dei CC di Roma, con la data del 19 aprile 2005, integralmente pubblicato sui giornali, riferì su migliaia di telefonate - peraltro di contenuto non diverso da quello delle telefonate raccolte a Torino - intercettate sulle utenze in uso al Moggi, e ciò indusse i CC di Roma a scrivere che le risultanze investigative avevano consentito di individuare "il sodalizio criminale facente capo a Moggi Luciano e dedito alla perpetrazione di una molteplicità di reati tutti finalizzati al raggiungimento di una posizione di assoluto dominio e controllo dell'intero sistema dello sport calcistico professionistico, inteso sia in termini di struttura istituzionale della F.I.G.C. che di struttura gestionale, finanziaria e soprattutto sportiva". L'attività della Procura di Napoli proseguì (altri due furono i rapporti dei CC di Roma e altre migliaia le telefonate intercettate e trascritte); cosicché, a conclusione delle indagini, intervennero le contestazioni che sono allegate sub. 3. Gli atti raccolti dalla Procura di Napoli furono trasferiti all'Ufficio indagini della F.I.G.C., che, all'esito di una brevissima attività diretta assenzialmente alla conferma degli atti raccolti dalla Autorità giudiziaria, ne seguì pedissequamente la impostazione, rilevando la esistenza di responsabilità di dirigenti di molte altre società (Milan, Fiorentina, Lazio), di alcuni organi della Federazione (presidente e vice presidente) e di alcuni arbitri e designatori; per quanto riguarda Moggi e Giraudo la relazione conclusiva scrisse che "Giraudo e soprattutto Moggi sono apparsi come elementi fondanti di quell'associazione che tanto ha influito sul regolare andamento del campionato di calcio di serie A 2004/2005". La Procura federale ha condiviso questo impianto accusatorio ed ha - con riferimento a Moggi e Giraudo - costruito (al capo 1) un illecito sportivo (art. 6 CGS) che sarebbe realizzato dalla somma di comportamenti contrari alla deontologia sportiva (art. 1 CGS). A questa contestazione facevano seguito alcune contestazioni specifiche, relative allo svolgimento di quattro partite, due delle quali avrebbero presentato irregolarità tali da integrare un illecito sportivo (all. 4). Tutte le critiche a Ruperto Già nella decisione della C.A.F. queste ipotesi specifiche di illecito sportivo sono venute meno: infatti, la C.A.F. ha ritenuto di ravvisare, in quegli episodi, soltanto la
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parte 2
esistenza di comportamenti contrari a lealtà e correttezza. Non solo: ma la decisione della C.A.F. ha anche escluso la esistenza di una qualsiasi associazione, mettendo in risalto la esistenza di plurimi centri di potere tra loro antagonisti, smentendo la ipotesi formulata dall'Ufficio indagini. Nondimeno ha ritenuto, condividendo l'impianto accusatorio formulato alcapo1 dellaProcura federale, che la pluralità di condotte poste in essere da Moggi e Giraudo, anche se singolarmente costituenti soltanto violazione dei principi di cui all'art. 1 c. 1 CGS, abbiano determinato quella situazione dicondizionamento del settore arbitrale che costituisce l'atto diretto al conseguimento di un vantaggio in classifica". La critica a questa affermazione, peraltro del tutto ovvia, consiste nell'osservare che non è il numero delle condotte che ne cambia la sostanza: e, se ogni singola condotta non realizza l'illecito sportivo, questo non può ritenersi realizzato anche se quelle stesse condotte vengono unitariamente considerate. Ma vi è un secondo argomento che nega valore alla sopra riferita affermazione della decisione della C.A.F. Essa, infatti, ha dovuto riconoscere che, per la realizzazione di un illecito sportivo, non è sufficiente una mera condotta finalizzata alla turbativa della gara, ma occorre una condotta idonea e causalmente adeguata; diversamente non si potrebbe più distinguere il comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità dall'illecito sportivo e si sanzionerebbe un'intenzione. Il giudizio sull'idoneità ed adeguatezza causale delle condotte di Moggi e Girando è condizionato dalla partecipazione di rappresentanti della classe arbitrale, ai quali viene attribuito lo stesso illecito: infattinon può essere ritenuta idonea una condotta del Moggi che cade nel vuotoenon viene raccoltadachi potrebbe condividere prima e realizzare poi il risultato voluto. Nel caso di specie i concorrenti appartenenti alla classe arbitrale non sono stati ritenuti responsabili di un illecito sportivo, ma di una generica infrazione all'art. 1 CGS. Va, infine, osservato che il vantaggio in classifica non si può distinguere dallo svolgimento o dal risultato delle gare (la posizione in classifica è frutto di numeried inumeri discendonodai risultati delle gare) che,come siè visto, non hanno mai rivelato presenza di illeciti. Pertanto, anche per il capo 1 si tratta di mere violazioni dell'art. 1 CGS, così come per le restanti imputazioni. 3 -A fronte di questo ridimensionamento del quadro accusatorio e di una circostanza della quale la prima decisione ha dato atto, scrivendo che "la Juventus ha tenuto un comportamento processuale apprezzabile, perché improntato a lealtà e correttezza, ha dimostrato inoltre, con l'opera di rinnovamento societario già attuata, di riconoscere gli errori commessi nel passato per il tramite dei suoi dirigenti e di avere iniziato un processo di rigenerazione", sono state inflitte, direttamente oindirettamente, tutte le sanzioni previste dall'art. 13 CGS, in un quadro che, come abbiamo visto, la Corte federale ha ulteriormente ampliato; queste gravissime sanzioni hanno determinato un rilevante danno economico per il solo fatto di essere state disposte. Ci riferiamo all'esodo di molti dei calciatori migliori, che non erano disponibili a trascorrere due anni in serie B: infatti la penalizzazione inflitta può portare alla pratica impossibilità di conseguire nel primo anno un punteggio sufficiente alla promozione. Le richieste dei bianconeri Di questi danni la soc. Juventus intende chiedere ed ottenere il risarcimento, attese anche le disposizioni del secondo comma dell'art. 1 della L. 280/2003 che non consentono all'ordinamento sportivo di pregiudicare diritti soggettivi tutelati dall'ordinamento dello Stato. Ma prima ancora, la Juventus intende richiedere al Giudice amministrativo il proprio intervento d'urgenza, al fine di poter comunque partecipare, quanto meno, al campionato nazionale di Serie A, evitando l'integrazione del danno più grave, in attesa di poter dimostrare, per il tramite del giudizio avanti alla giustizia amministrativa, l'erroneità ed illegittimità delle sanzioni irrogate e la necessità di un completo ridimensionamento del quadro sanzionatorio nei riguardi della Società. La Società ha tentato di utilizzare gli strumenti della giustizia sportiva per verificare la possibilità di raggiungere una conciliazione con la Federazione, ed ha all'uopo presentato l'istanza di conciliazione avanti alla camera di Conciliazione e Arbitrato per lo sport del CONI. Questa iniziativa ha condotto all'incontro presso la Camera di Conciliazione del 18 agosto scorso, nella quale la Società ha dovuto registrare la indisponibilità della Federazione all'esame di ogni proposta di conciliazione (si produce il Verbale dell'incontro). In questa situazione occorre ribadire come i diritti e gli interessi della Società siano gravemente pregiudicati �?��?� dalle decisioni assunte dalla giustizia interna della F.I.G.C. e siano in procinto di essere definitivamente ed irreparabilmente pregiudicati, ove non si intervenga nei termini più immediati, quanto meno in via cautelare. Si consideri infatti che l'avvio del Campionato nazionale di calcio di Serie A è fissato per il 9-10 settembre e dunque, prima di quella data, la ricorrente ha necessità di ottenere un provvedimento giurisdizionale cautelare che le garantisca la possibilità di partecipare al massimo campionato, pena la stessa sostanziale inutilità della successiva tutela giurisdizionale, trattandosi, con ogni evidenza di un danno gravissimo e non riparabile. Ci si rifà pertanto ai principi fondamentali del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., per riaffermare la legittima possibilità per ogni soggetto, che stia per subire un danno che ritiene ingiusto, di poter adire immediatamente l'autorità giudiziaria, al fine di richiedere ed eventualmente ottenere un provvedimento cautelare, che tuteli il diritto controverso fino alla decisione giudiziaria definitiva. Nel caso di specie, la giurisdizione su questa domanda spetta in via di giurisdizione esclusiva al giudice amministrativo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 3 della L. 280/2003; e deve essere attivata nelle forme previste dalle norme che regolano la giustizia amministrativa, e dunque con un ricorso ai sensi dell'art. 21 L. 1034/1971 e succ. mod. nell'ambito del quale venga pure proposta la domanda cautelare. I motivi su cui si fonda il presente ricorso sono i seguenti: Procedura sottratta alla Corte federale DIRITTO A)Motivi di ricorso afferenti la costituzione e la procedura delle Corti di giustizia sportiva della F.I.G.C. 1)Violazione degli artt. 24, 97 e 111 della Costituzione; violazione del principio generale del giudice naturale precostituito per legge - Eccesso di potere per errore e difetto di istruttoria, dei presupposti della motivazione. Illogicità e ingiustizia manifesta - Violazione dell'art. 3 L. 241/1990. Tutta la procedura svolta avanti alla giustizia sportiva della F.I.G.C. è gravemente illegittima, in quanto viziata nei seguenti atti afferenti la costituzione della Commissione di Appello Federale: - il Comunicato Ufficiale del Commissario Straordinario della F.I.G.C. n. 14 in data 16 giugno 200, con cui è stato nominato il prof. Cesare Ruperto come Primo Presidente della Commissione d'Appello federale; - il Comunicato Ufficiale del Commissario Straordinario della F.I.G.C. n. 15 in data 16 giugno 2006, con cui sono stati nominati sei nuovi membri della Commissione di Appello Federale. Entrambi questi atti sono gravemente illegittimi, per violazione dei principi fondamentali richiamati in epigrafe, in quanto adottati dopo la procedura di indagini a carico dei soggetti poi sottoposti a procedimento disciplinare era statada tempoavviata ed era ormai prossima alla conclusione. Si consideri, a questo proposito, che le nomine precedono di soli tre giorni la Relazione finale dell'Ufficio indagini (19 giugno 2006) e di pochi giorni in più il deferimento da parte del Procuratore Federale (22 giugno 2006). Si può dunque dire che gli atti di nomina impugnati hanno inteso costituire un giudice "speciale", appositamente nominato per il processo sportivo di cui è causa, in aperta violazione dei principi generali richiamati. A ciò si aggiunga la considerazione che, per gli elementi a disposizione di questa difesa, la stessa motivazione utilizzata negli atti di nomina è inidonea a sostenere la legittimità; gli atti del Commissario sono infatti motivati esclusivamente con riferimento alla decisione del Consiglio Superiore della Magistratura di inibire gli incarichi nella giustizia sportiva ai Magistrati in servizio. Tuttavia, questa motivazione è del tutto insufficiente ed inidonea, in quanto la C.A.F. mantenevaun numerodimembri ben superiore a quello minimoprevisto per la sua operatività e poteva dunque affrontare i processi sportivi in questione senza dover essere necessariamente integrata (e anzi, di fatto, sostituita). Manca altresì completamente la motivazione in ordine alla scelta dei soggetti, ai criteri all'uopo utilizzati e al possesso di requisiti di competenza specifica nella materia. Sul punto, la questione è stata posta alla Corte Federale, che ha dato una risposta che non può assolutamente essere condivisa. Afferma la Corte (pag. 53 della decisione) che il Commissario avrebbe bene operato, nel non adottare alcun criterio di scelta dei nuovi membri, in quanto non a ciò tenuto dalle norme federali (che la stessa Corte Federale ritiene sulpunto abbisognevoli di riforma...). Al di là della mancanza nella norma federale di una espressa previsione, l'obbligo di fissare e rispettare criteri e di introdurre una idonea motivazione deriva da principi generalissimi (art. 97 Cost.; art. 3 L. 241/1990) che la F.I.G.C.nonpuò ignorareeal cui rispetto è sicuramente tenuta. 2) Violazione degli artt. 30 c, 5, 31 c. 1 e 32 dello Statuto della F.I.G.C., degli artt. 25 c. 6 e 37 c. del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del principio di immodificabilità del "giudice naturale precostituito". Tutta la procedura sanzionatoria svolta avanti agli organi di giustizia sportiva della F.I.G.C. è illegittima per essere stata sottratta alla competenza di primo grado spettante, ai sensi delle norme epigrafate, alla Commissione Disciplinare in materia di illeciti disciplinariasseritamente commessi da soggetti non qualificabili come Dirigenti federali e dell'esclusiva competenza funzionale della suddetta Commissione a conoscere delle sanzioni irrogate a seguito dell'accertamento dieventuali illeciti sportivi (art. 6 C, G, S.). Ma la Caf è incompetente La C.A.F. e la Corte Federale hanno ritenuto di assumere la competenza per la presenza, tra gli incolpati, di dirigenti federali, sulla scorta di quanto disposto, in via preventiva, dal Comunicato della F.I.G.C. n. 12 del 15 giugno 2006. Questo modo di procedere e la relativa motivazione sono errati almeno per due ragioni: a) nessuna disposizione del C.G.S. prevede l'attrazione alla competenza di primo grado della C.A.F. in caso di procedura relativa a clubs e tesserati, ove vi siano anche dirigenti federali tra gli incolpati; b) in ogni caso, al momento di apertura del procedimento, non vi erano più dirigenti federali tra gli incolpati, essendosi tutti dimessi, per cui venivacomunque meno la ragione di competenza della C.A.F. nei loro confronti. Anche su questo punto, le motivazioni assunte dalla Corte Federale (pag. 55 - 56 della decisione d'appello) non possono essere condivise. Viene infatti, del tutto a sproposito, citata la normativa relativa alla "vis actractiva esercitata dall'organo di giustizia sportiva di grado superiore rispetto alle astrattamente ipotizzabili competenze di giudici appartenenti a Leghe di grado inferiore, fissato dagli artt. 37, comma 1, e 28, comma 7 C.G.S....". Si tratta, con tutta evidenza, di un principio che non ha nulla a che vedere con il caso in esame: qui non vi era questione di giudici di "Leghe di grado inferiore", ma della ordinaria competenza della Commissione Disciplinare per i giudizi relativi alla disciplina dei
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parte 3
clubs e dei tesserati; competenza di natura funzionale, che nessuna norma consente e prevede di derogare. Il C.G.S. prevede solo la competenza della C.A.F. in primo grado nei confronti dei procedimenti disciplinari riguardanti i dirigenti federali, ma nessuna disposizione prevede e consente la modifica delle competenze statuite per clubs e tesserati; è indubbio che una siffatta modifica avrebbe dovuto essere stabilita a livello normativo generale. Va da sé che tale modificanon può essere legittimamente stata determinata dal Comunicato n. 12 del Commissario della F.I.G.C., che non aveva questa volontà e non ne possedeva i requisiti formali e procedurali. 3) Violazione del principio del contraddittorio. Violazione dell'art. 30 c. 1 e c. 2 dello Statuto della F.I.G.C. , dell'art. 7 dello Statuto del C.O.N.I. - Eccesso di potere per errore e difetto dei presupposti, dell'istruttoria, della motivazione - Illogicità e ingiustizia manifesta. Con il provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale del Commissario Straordinario della F.I.G.C. n. 12 in data 15 giugno 2006, sono stati abbreviati i termini delle procedure per illecito sportivo, disciplinare e amministrativo; nella specie tali termini sono stati praticamente e irragionevolmente dimezzati, con provvedimento reso quando era già avviato l'iter della procedura di indagine e volta all'applicazione delle sanzioni; e ciò nonostante la natura della controversia, la sua complessità, il numero di parti coinvolte, gli interessi in gioco, etc. richiedessero maggiore approfondimento e tempo rispetto ai termini ordinari (che si sarebbero dovuti quindi allungare e non abbreviare). La riduzione dei termini è stata approvata dal Commissario Straordinario richiamando l'art. 29 c. 11 del C.G.S.; questa disposizione - che di per sé risulta sospettabile di illegittimità alla luce delle norme dello Statuto della F.I.G.C. sulla giustizia sportiva, che caratterizzano il C.G.S. come una norma federale, di spettanza dell'organo assembleare - è stata per di più illegittimamente applicata nel caso di specie: - non è stata previamente comunicata né agli Organi di giustizia né alle parti, come imposto dalla norma stessa; - non è stata motivata con riguardo alle ragioni astrattamente indicate dalla norma; - ha fatto riferimento a procedimentiper illecito"dacelebrarsi", quando ancora si era nella fase delle indagini da parte dell'Ufficio Indagini, con ciò indebitamente anticipando e condizionando l'esito delle indagini stesse e dell'attività del Procuratore Federale. L'illegittimità delle intercettazioni 4) Violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 15 Cost. - Violazione dell'art. 30 dello Statuto F.I.G.C. - Eccesso di potere per errore e difetto di istruttoria, dei presupposti, della motivazione, travisamento - Illogicità e ingiustizia manifesta. Si deve censurare l'indebita utilizzazione nel procedimento disciplinare sportivo di intercettazioni telefoniche acquisite in (e relative a ) altro procedimento. Questa modalità costituisce una grave violazione delle garanzie costituzionali di cui alle norme epigrafate, in quanto la limitazione alla segretezza delle comunicazioni personali, prevista dalla Costituzione (art. 15 c. 2) solo a seguito di una previsione di legge, nell'ambito esclusivo dei procedimenti penali e sulla base di ipotesi e guarentigie specifiche, viene qui utilizzata al di fuori delle ipotesi previste dalla legge e senza alcuna copertura legislativa. In questo senso, risulta assolutamente incongrua la parte della decisione dellaCorte Federale (pag. 56) in cui si afferma che le intercettazioni sarebbero legittimamente acquisibili ed utilizzabili in quanto "atti dei procedimenti penali" ai sensi dell'art. 2 c. 3 della L. 401/1989. La circostanza che le intercettazioni, in quanto facenti parte del fascicolo penale, siano acquisibili non dimostra infatti �?��?� che siano utilizzabili, al di fuori delle garanzie stabilite dal processo penale. Tant'è vero che l'utilizzo delle intercettazioni telefoniche è prevista solo per specifici reati, non potendo essere applicato al di fuori di questa previsione. In ordine alla inutilizzabilità delle intercettazioni inambitodi procedimento disciplinare, cfr. Cass. SS.UU., 12 giugno 1998 n. 5895. A ciò si devono aggiungere altre considerazioni altrettanto importanti, nel senso della parzialità ed inattendibilità dell'attività di indagine e giudizio da parte degli organi della F.I.G.C.: a) le intercettazioni ritenute rilevanti sono state solo una minima parte di quelle disponibili; b) di fatto, è stata impedita qualsiasi possibilità di valutare i comportamenti dei soggetti indagati nel loro complesso, posto che non è stato dato ingresso alle altre intercettazioni, né ad altri mezzi di prova; c) si è dunque operato un giudizio sulla base di una "scelta" unilaterale e parziale dei mezzi di prova, proponendo alle corti della F.I.G.C. una "verità" già preconfezionata sulla base diun preciso indirizzo; in base al quale sono state scelte le prove conformi, ed escluse quelle non conformi alla tesi accusatoria. In questo senso, risulta comprensibile la preoccupazione della Corte Federale di "sminuire" la portata e il valore della Corte Federale di "sminuire" la portata e il valore delle intercettazioni ai fini della decisione (a pag. 56, le stesse vengono definite "mera circostanza storica", che non acquisirebbe "rilievo quali prove in sé degli addebiti rivolti ai deferiti..."). Intercettazioni usate come prove La motivazione è palesemente contraddittoria, poiché di fatto le intercettazioni hanno rappresentato l'unico elemento probatorio assunto e la stessa sentenza d'appello afferma di avere inteso valutare "nel merito" i contenuti delle intercettazioni, assumendole appieno come elemento probatorio essenziale. B) Motivi di ricorso afferenti alla valutazione delle responsabilità della Società e la commisurazione delle sanzioni. 5) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: artt. 1 e 6 - Errore di presupposti e della motivazione - Illogicità e ingiustizia manifesta. Le motivazioni della decisione d'appello della Corte Federale hanno determinato la sostanziale conferma delle sanzioni più gravi applicate dalla C.A.F., senza che siano intervenute sostanziali differenze nella valutazione e qualificazione giuridica dei fatti. Alla Juventus è stato dunque imputato un unico "illecito sportivo", di cui all'art. 6 C.G.S., ma non riferito, come richiederebbe la norma federale, ad uno specifico episodio di "compimento... di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare... un vantaggio in classifica..."; si tratta, invece, di una costruzione astratta per la quale "la pluralità di condotte poste in essere da Moggi e Girando, anche se singolarmente costituenti soltanto violazione dei principi di cui all'art. 1 c. 1 CGS, abbiano determinato quella situazione dicondizionamento del settore arbitrale che costituisce l'atto diretto al conseguimento di un vantaggio in classifica" (così la Procura Federale). Questa posizione non può assolutamente essere condivisa, sul piano della logica, prima ancora che della logica giuridica. Al contrario si deve affermare, in termini del tutto ovvi ma decisivi nel caso di specie, che non è il numero delle condotte che cambia la sostanza e la qualificazione giuridica delle condotte stesse: e, se ogni singola condotta non realizza l'illecito sportivo, questo non può ritenersi realizzato anche se quelle stesse condotte vengono unitariamente considerate. La Juventus non poteva essere condannata perillecito sportivo, per la semplice e definitiva ragione che, per stessa ammissione delle Corti della F.I.G.C., tale illecito non ha commesso. Da ciò consegue il venirmeno necessario delle sanzioni più gravi (perdita degli scudetti e retrocessione in Serie B). Questa conclusione trova la sua dimostrazione più evidente e clamorosa nella stessa decisione della Corte Federale, che adistanza di poche pagine fa due affermazioni in totale e palese contrasto tra di loro. A pag. 67 la Corte afferma infatti che "merita adesione... la convinzione della compiuta verificazione dell'esito dell'illecito sportivo, e cioè dell'alterazione della classifica, a vantaggio della Juventus, del Campionato 2004- 2005, per effetto del condizionamento del settore arbitrale". Nelle successive pagine si tenta di dare dimostrazione di questo assunto, senza peraltro indicare neppure una gara il cui risultato sarebbe stato falsato dal presunto condizionamento del settore arbitrale: e non vi è chi non veda come non vi possa essere condizionamento del risultato, se non per il tramite, accertato e dimostrato, della intervenuta influenza sul risultato di una o più, specifiche, partite. Se questo rilievo sarebbe di per sé sufficiente a sovvertire la valutazione data dalle Corti della F.I.G.C. - per totale mancanza di prova dell'illecito e del suo "esito", e cioè l'alterazione della classifica - la clamorosa contraddizione nella decisione della Corte Federale emerge subito dopo; e nella specie, a pag. 70-71 della motivazione della Corte, in cui si legge che per tutti gli incolpati appartenenti alla F.I.G.C. e gli arbitri e designatori non è stata raggiunta la prova della integrazione dell'illecito sportivo; afferma espressamente la Corte che la presenza di condotte sleali "...non basta a far presumere chevi fosse il fine palese o occulto di determinare l'alterazione del campionato a favore della Juventus, soprattutto in assenza di adeguato movente" (pag. 71). Inconsistente l'illecito sportivo Ma, a questo punto, non comprendiamo più: come può la Juventusavere integratounillecito sportivo tale da alterare i risultati sportivi, se i soggetti arbitrali e federali che avrebbero necessariamente dovuto porre in atto le condotte per falsare il risultato sportivo vengono su questo punto espressamente prosciolti? Perdirechel'illecito vi era statoe aveva prodotto l'esito dell'alterazione del risultato, occorrevano non solo dimostrazioni specifiche su singole partite,maanche il necessario e preponderante concorso degli esponenti arbitrali e federali: concorso che è stato del tutto escluso! L'illecito sportivo ex art. 6 C.G.S. a carico della Juventus è dunque del tutto inconsistente e contraddetto in modo clamoroso dalla stessa decisione della Corte Federale. Per l'integrazione dell'illecito sportivo occorre infatti, a mente dell'art. 6 C.G.S., che gli atti posti in essere siano idonei ed adeguati a perseguire lo scopo di turbare la regolarità della competizione sportiva. La C.A.F. e la Corte Federale - che ha tra l'altro escluso l'integrazione di illeciti sportivi da parte di altri clubs soggetti a procedimento, invece condannati per illecito dalla C.A.F. - hanno viceversa ritenuto che nessuno dei comportamenti riscontrati, ad esempio in capo agli arbitri, cioè ai soggetti tramite i quali si sarebbe dovuto conseguire il risultato illecito, integrasse l'illecito sportivo; anzi, a gran parte degli arbitri ritenuti responsabili dalla Procura Federale sono stati prosciolti, con ciò minando alla radice l'impianto accusatorio. Risulta dunque evidente l'errore di valutazione e di motivazione in cui sono incorse le Corti della F.I.G.C., ritenendo integrato un illecito sportivo che non aveva alcuna idoneità ed adeguatezza, posto che non aveva effettivamente coinvolto i rappresentanti della classe arbitrale: si trattava dunque, ancora una volta, di comportamenti censurabili ai sensi del solo art. 1 C.G.S.. Pertanto, anche nella interpretazione dell'art. 6 C.G.S., avanzata dalle Corti, secondo cui sarebbe possibile un illecito sportivo per atti idonei e diretti ad "assicurare a chiunque un vantaggio in classifica", anche se non vi fosse condizionamento sul risultato di singole gare - e si tratta con tutta evidenza di una ipotesi difficilmente configurabile o quanto meno marginale - si dovrebbe riscontrare l'assoluta illegittimità delle decisioni assunte ed impugnate. Infatti, in questa ipotesi così particolare occorrerebbe una prova particolarmente stringente circa la direzione e la idoneità degli atti a conseguire un vantaggio in classifica, che non può che passare per il necessario coinvolgimento dei soggetti che hanno la potestà di determinare tale vantaggio; in altri termini costruire una fattispecie di "generico vantaggio in classifica" non può tradursi, come invece è stato nel caso in specie, nel modo per sottrarsi dalla necessità di dare prova della univoca direzione ed idoneità degli atti ad alterare il risultato sportivo; o nel pretendere di invocare una motivazione fondata su presunzioni o convincimenti (di per sé labili, transeunti e giuridicamente irrilevanti) della "opinione pubblica". 6) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: art. 1 e 6. -Errore di presupposti e della motivazione. - Illogicità e ingiustizia manifesta. La motivazione della sanzione irrogata, contenuta nella decisione della Corte Federale, si presta ad altre censure. Viene, anzitutto, richiamato il "carattere stabile e duraturo, nel corso della stagione sportiva 2004/2005, della condotta illecita ed antidoverosa dei due dirigenti": la definizione di condotta "illecita" è la conseguenza dell'affermata esistenza di un condizionamento del settore arbitrale, del conseguimento diunvantaggio in classifica, dell'ottenimento della vittoria in campionato. Nessun vantaggio in classifica Il richiamo alla stagione sportiva 2004/2005,quando siera ormai concluso il campionato successivo, mostra come la definizione di "stabile e duratura condotta antidoverosa" vada ridimensionata e rivista alla luce del fatto che, per il campionato successivo, non vi sono state condotte antidoverose. La definizione di condotta "illecita" non è giustificata dalle risultanze e non è, pertanto, corretta. Essa si appoggia - sulla esistenza di un "condizionamento del settore arbitrale", quando neppure un arbitro è stato chiamato a rispondere di fatti commessi con i dirigenti; - su un vantaggio in classifica, che non si comprende come possa esservi, se non vi sono state gare alterate; - su una vittoria in campionato che avrebbe motivo di essere contestata soltanto se vi fosse la dimostrazione di punti sottratti agli avversari con gare alterate. Dopo aver richiamato le sanzioni inflitte ai sensi delle lettere i) e g) dell'art. 13 C.G.S., la Corte Federale, infliggendo la ulteriore sanzione di cui alla lettera i), ne tenta una giustificazione definendola "ragionevolmente affittiva" e sostanzialmente utile per dare "adeguata efficacia anche deterrente al trattamento (sanzionatorio) complessivo"; ed aggiunge, con un "obiter" per lo meno inopportuno e stravagante, che i 17 punti di penalizzazione sarebbero "molto prossimi alla dichiarazione di congruità della pena, resa esplicita in primo grado dal difensore della società, su espressa sollecitazione del presidente del collegio".
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Vecchio 26-08-2006, 11:59:51   #4
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Cavolo, non ho voglia di leggere tutto, mi fai un riassunto?
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Vecchio 26-08-2006, 12:11:55   #5
sydarex
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Cavolo, non ho voglia di leggere tutto, mi fai un riassunto?
Il processo è stato una farsa orrenda.
Scherzi a parte, credo che leggerò attentamente e ne farò un sunto, se ho tempo.
Dimenticavo la fonte: Libero.
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Vecchio 26-08-2006, 12:15:08   #6
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Il processo è stato una farsa orrenda.
Scherzi a parte, credo che leggerò attentamente e ne farò un sunto, se ho tempo.
Dimenticavo la fonte: Libero.
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Vecchio 26-08-2006, 12:43:00   #7
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Non credo ora che si inventino il testo del ricorso
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