|
parte 3
clubs e dei tesserati; competenza di natura funzionale, che nessuna norma consente e prevede di derogare. Il C.G.S. prevede solo la competenza della C.A.F. in primo grado nei confronti dei procedimenti disciplinari riguardanti i dirigenti federali, ma nessuna disposizione prevede e consente la modifica delle competenze statuite per clubs e tesserati; è indubbio che una siffatta modifica avrebbe dovuto essere stabilita a livello normativo generale. Va da sé che tale modificanon può essere legittimamente stata determinata dal Comunicato n. 12 del Commissario della F.I.G.C., che non aveva questa volontà e non ne possedeva i requisiti formali e procedurali. 3) Violazione del principio del contraddittorio. Violazione dell'art. 30 c. 1 e c. 2 dello Statuto della F.I.G.C. , dell'art. 7 dello Statuto del C.O.N.I. - Eccesso di potere per errore e difetto dei presupposti, dell'istruttoria, della motivazione - Illogicità e ingiustizia manifesta. Con il provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale del Commissario Straordinario della F.I.G.C. n. 12 in data 15 giugno 2006, sono stati abbreviati i termini delle procedure per illecito sportivo, disciplinare e amministrativo; nella specie tali termini sono stati praticamente e irragionevolmente dimezzati, con provvedimento reso quando era già avviato l'iter della procedura di indagine e volta all'applicazione delle sanzioni; e ciò nonostante la natura della controversia, la sua complessità, il numero di parti coinvolte, gli interessi in gioco, etc. richiedessero maggiore approfondimento e tempo rispetto ai termini ordinari (che si sarebbero dovuti quindi allungare e non abbreviare). La riduzione dei termini è stata approvata dal Commissario Straordinario richiamando l'art. 29 c. 11 del C.G.S.; questa disposizione - che di per sé risulta sospettabile di illegittimità alla luce delle norme dello Statuto della F.I.G.C. sulla giustizia sportiva, che caratterizzano il C.G.S. come una norma federale, di spettanza dell'organo assembleare - è stata per di più illegittimamente applicata nel caso di specie: - non è stata previamente comunicata né agli Organi di giustizia né alle parti, come imposto dalla norma stessa; - non è stata motivata con riguardo alle ragioni astrattamente indicate dalla norma; - ha fatto riferimento a procedimentiper illecito"dacelebrarsi", quando ancora si era nella fase delle indagini da parte dell'Ufficio Indagini, con ciò indebitamente anticipando e condizionando l'esito delle indagini stesse e dell'attività del Procuratore Federale. L'illegittimità delle intercettazioni 4) Violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 15 Cost. - Violazione dell'art. 30 dello Statuto F.I.G.C. - Eccesso di potere per errore e difetto di istruttoria, dei presupposti, della motivazione, travisamento - Illogicità e ingiustizia manifesta. Si deve censurare l'indebita utilizzazione nel procedimento disciplinare sportivo di intercettazioni telefoniche acquisite in (e relative a ) altro procedimento. Questa modalità costituisce una grave violazione delle garanzie costituzionali di cui alle norme epigrafate, in quanto la limitazione alla segretezza delle comunicazioni personali, prevista dalla Costituzione (art. 15 c. 2) solo a seguito di una previsione di legge, nell'ambito esclusivo dei procedimenti penali e sulla base di ipotesi e guarentigie specifiche, viene qui utilizzata al di fuori delle ipotesi previste dalla legge e senza alcuna copertura legislativa. In questo senso, risulta assolutamente incongrua la parte della decisione dellaCorte Federale (pag. 56) in cui si afferma che le intercettazioni sarebbero legittimamente acquisibili ed utilizzabili in quanto "atti dei procedimenti penali" ai sensi dell'art. 2 c. 3 della L. 401/1989. La circostanza che le intercettazioni, in quanto facenti parte del fascicolo penale, siano acquisibili non dimostra infatti �?��?� che siano utilizzabili, al di fuori delle garanzie stabilite dal processo penale. Tant'è vero che l'utilizzo delle intercettazioni telefoniche è prevista solo per specifici reati, non potendo essere applicato al di fuori di questa previsione. In ordine alla inutilizzabilità delle intercettazioni inambitodi procedimento disciplinare, cfr. Cass. SS.UU., 12 giugno 1998 n. 5895. A ciò si devono aggiungere altre considerazioni altrettanto importanti, nel senso della parzialità ed inattendibilità dell'attività di indagine e giudizio da parte degli organi della F.I.G.C.: a) le intercettazioni ritenute rilevanti sono state solo una minima parte di quelle disponibili; b) di fatto, è stata impedita qualsiasi possibilità di valutare i comportamenti dei soggetti indagati nel loro complesso, posto che non è stato dato ingresso alle altre intercettazioni, né ad altri mezzi di prova; c) si è dunque operato un giudizio sulla base di una "scelta" unilaterale e parziale dei mezzi di prova, proponendo alle corti della F.I.G.C. una "verità" già preconfezionata sulla base diun preciso indirizzo; in base al quale sono state scelte le prove conformi, ed escluse quelle non conformi alla tesi accusatoria. In questo senso, risulta comprensibile la preoccupazione della Corte Federale di "sminuire" la portata e il valore della Corte Federale di "sminuire" la portata e il valore delle intercettazioni ai fini della decisione (a pag. 56, le stesse vengono definite "mera circostanza storica", che non acquisirebbe "rilievo quali prove in sé degli addebiti rivolti ai deferiti..."). Intercettazioni usate come prove La motivazione è palesemente contraddittoria, poiché di fatto le intercettazioni hanno rappresentato l'unico elemento probatorio assunto e la stessa sentenza d'appello afferma di avere inteso valutare "nel merito" i contenuti delle intercettazioni, assumendole appieno come elemento probatorio essenziale. B) Motivi di ricorso afferenti alla valutazione delle responsabilità della Società e la commisurazione delle sanzioni. 5) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: artt. 1 e 6 - Errore di presupposti e della motivazione - Illogicità e ingiustizia manifesta. Le motivazioni della decisione d'appello della Corte Federale hanno determinato la sostanziale conferma delle sanzioni più gravi applicate dalla C.A.F., senza che siano intervenute sostanziali differenze nella valutazione e qualificazione giuridica dei fatti. Alla Juventus è stato dunque imputato un unico "illecito sportivo", di cui all'art. 6 C.G.S., ma non riferito, come richiederebbe la norma federale, ad uno specifico episodio di "compimento... di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare... un vantaggio in classifica..."; si tratta, invece, di una costruzione astratta per la quale "la pluralità di condotte poste in essere da Moggi e Girando, anche se singolarmente costituenti soltanto violazione dei principi di cui all'art. 1 c. 1 CGS, abbiano determinato quella situazione dicondizionamento del settore arbitrale che costituisce l'atto diretto al conseguimento di un vantaggio in classifica" (così la Procura Federale). Questa posizione non può assolutamente essere condivisa, sul piano della logica, prima ancora che della logica giuridica. Al contrario si deve affermare, in termini del tutto ovvi ma decisivi nel caso di specie, che non è il numero delle condotte che cambia la sostanza e la qualificazione giuridica delle condotte stesse: e, se ogni singola condotta non realizza l'illecito sportivo, questo non può ritenersi realizzato anche se quelle stesse condotte vengono unitariamente considerate. La Juventus non poteva essere condannata perillecito sportivo, per la semplice e definitiva ragione che, per stessa ammissione delle Corti della F.I.G.C., tale illecito non ha commesso. Da ciò consegue il venirmeno necessario delle sanzioni più gravi (perdita degli scudetti e retrocessione in Serie B). Questa conclusione trova la sua dimostrazione più evidente e clamorosa nella stessa decisione della Corte Federale, che adistanza di poche pagine fa due affermazioni in totale e palese contrasto tra di loro. A pag. 67 la Corte afferma infatti che "merita adesione... la convinzione della compiuta verificazione dell'esito dell'illecito sportivo, e cioè dell'alterazione della classifica, a vantaggio della Juventus, del Campionato 2004- 2005, per effetto del condizionamento del settore arbitrale". Nelle successive pagine si tenta di dare dimostrazione di questo assunto, senza peraltro indicare neppure una gara il cui risultato sarebbe stato falsato dal presunto condizionamento del settore arbitrale: e non vi è chi non veda come non vi possa essere condizionamento del risultato, se non per il tramite, accertato e dimostrato, della intervenuta influenza sul risultato di una o più, specifiche, partite. Se questo rilievo sarebbe di per sé sufficiente a sovvertire la valutazione data dalle Corti della F.I.G.C. - per totale mancanza di prova dell'illecito e del suo "esito", e cioè l'alterazione della classifica - la clamorosa contraddizione nella decisione della Corte Federale emerge subito dopo; e nella specie, a pag. 70-71 della motivazione della Corte, in cui si legge che per tutti gli incolpati appartenenti alla F.I.G.C. e gli arbitri e designatori non è stata raggiunta la prova della integrazione dell'illecito sportivo; afferma espressamente la Corte che la presenza di condotte sleali "...non basta a far presumere chevi fosse il fine palese o occulto di determinare l'alterazione del campionato a favore della Juventus, soprattutto in assenza di adeguato movente" (pag. 71). Inconsistente l'illecito sportivo Ma, a questo punto, non comprendiamo più: come può la Juventusavere integratounillecito sportivo tale da alterare i risultati sportivi, se i soggetti arbitrali e federali che avrebbero necessariamente dovuto porre in atto le condotte per falsare il risultato sportivo vengono su questo punto espressamente prosciolti? Perdirechel'illecito vi era statoe aveva prodotto l'esito dell'alterazione del risultato, occorrevano non solo dimostrazioni specifiche su singole partite,maanche il necessario e preponderante concorso degli esponenti arbitrali e federali: concorso che è stato del tutto escluso! L'illecito sportivo ex art. 6 C.G.S. a carico della Juventus è dunque del tutto inconsistente e contraddetto in modo clamoroso dalla stessa decisione della Corte Federale. Per l'integrazione dell'illecito sportivo occorre infatti, a mente dell'art. 6 C.G.S., che gli atti posti in essere siano idonei ed adeguati a perseguire lo scopo di turbare la regolarità della competizione sportiva. La C.A.F. e la Corte Federale - che ha tra l'altro escluso l'integrazione di illeciti sportivi da parte di altri clubs soggetti a procedimento, invece condannati per illecito dalla C.A.F. - hanno viceversa ritenuto che nessuno dei comportamenti riscontrati, ad esempio in capo agli arbitri, cioè ai soggetti tramite i quali si sarebbe dovuto conseguire il risultato illecito, integrasse l'illecito sportivo; anzi, a gran parte degli arbitri ritenuti responsabili dalla Procura Federale sono stati prosciolti, con ciò minando alla radice l'impianto accusatorio. Risulta dunque evidente l'errore di valutazione e di motivazione in cui sono incorse le Corti della F.I.G.C., ritenendo integrato un illecito sportivo che non aveva alcuna idoneità ed adeguatezza, posto che non aveva effettivamente coinvolto i rappresentanti della classe arbitrale: si trattava dunque, ancora una volta, di comportamenti censurabili ai sensi del solo art. 1 C.G.S.. Pertanto, anche nella interpretazione dell'art. 6 C.G.S., avanzata dalle Corti, secondo cui sarebbe possibile un illecito sportivo per atti idonei e diretti ad "assicurare a chiunque un vantaggio in classifica", anche se non vi fosse condizionamento sul risultato di singole gare - e si tratta con tutta evidenza di una ipotesi difficilmente configurabile o quanto meno marginale - si dovrebbe riscontrare l'assoluta illegittimità delle decisioni assunte ed impugnate. Infatti, in questa ipotesi così particolare occorrerebbe una prova particolarmente stringente circa la direzione e la idoneità degli atti a conseguire un vantaggio in classifica, che non può che passare per il necessario coinvolgimento dei soggetti che hanno la potestà di determinare tale vantaggio; in altri termini costruire una fattispecie di "generico vantaggio in classifica" non può tradursi, come invece è stato nel caso in specie, nel modo per sottrarsi dalla necessità di dare prova della univoca direzione ed idoneità degli atti ad alterare il risultato sportivo; o nel pretendere di invocare una motivazione fondata su presunzioni o convincimenti (di per sé labili, transeunti e giuridicamente irrilevanti) della "opinione pubblica". 6) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: art. 1 e 6. -Errore di presupposti e della motivazione. - Illogicità e ingiustizia manifesta. La motivazione della sanzione irrogata, contenuta nella decisione della Corte Federale, si presta ad altre censure. Viene, anzitutto, richiamato il "carattere stabile e duraturo, nel corso della stagione sportiva 2004/2005, della condotta illecita ed antidoverosa dei due dirigenti": la definizione di condotta "illecita" è la conseguenza dell'affermata esistenza di un condizionamento del settore arbitrale, del conseguimento diunvantaggio in classifica, dell'ottenimento della vittoria in campionato. Nessun vantaggio in classifica Il richiamo alla stagione sportiva 2004/2005,quando siera ormai concluso il campionato successivo, mostra come la definizione di "stabile e duratura condotta antidoverosa" vada ridimensionata e rivista alla luce del fatto che, per il campionato successivo, non vi sono state condotte antidoverose. La definizione di condotta "illecita" non è giustificata dalle risultanze e non è, pertanto, corretta. Essa si appoggia - sulla esistenza di un "condizionamento del settore arbitrale", quando neppure un arbitro è stato chiamato a rispondere di fatti commessi con i dirigenti; - su un vantaggio in classifica, che non si comprende come possa esservi, se non vi sono state gare alterate; - su una vittoria in campionato che avrebbe motivo di essere contestata soltanto se vi fosse la dimostrazione di punti sottratti agli avversari con gare alterate. Dopo aver richiamato le sanzioni inflitte ai sensi delle lettere i) e g) dell'art. 13 C.G.S., la Corte Federale, infliggendo la ulteriore sanzione di cui alla lettera i), ne tenta una giustificazione definendola "ragionevolmente affittiva" e sostanzialmente utile per dare "adeguata efficacia anche deterrente al trattamento (sanzionatorio) complessivo"; ed aggiunge, con un "obiter" per lo meno inopportuno e stravagante, che i 17 punti di penalizzazione sarebbero "molto prossimi alla dichiarazione di congruità della pena, resa esplicita in primo grado dal difensore della società, su espressa sollecitazione del presidente del collegio".
|